
S T A T
U T O
(Approvato ad
Arezzo all'Atto Costitutivo del 17.1.2015)
ARTICOLO 1
– L’attività dell’associazione
"Fra i familiari delle vittime dell'Heysel",
costituitasi in data 17.01.2015 è disciplinata
dalle norme del presente statuto al fine
di garantire l’equità e la legalità nel
rapporto fra gli associati.
ARTICOLO
2 – L’Associazione ha lo
scopo di difendere in ogni dove, anche dal
punto di vista civile e penale, la memoria
dell’Heysel e di chi quel giorno vi perse
la vita, oltre che battersi contro la violenza,
fisica e verbale, nel calcio così come negli
altri sport. Si propone d’intrattenere
rapporti con tutte quelle associazioni (italiane
e straniere) che hanno obiettivi simili,
di pubblicare un sito della propria attività,
organizzare convegni e incontri per affrontare
la tematica della violenza nello sport e
condurre campagne di sensibilizzazione,
verso il pubblico e le istituzioni politiche
e sportive, italiane e internazionali.
ARTICOLO
3 – L’Associazione non ha
fini di lucro. La sede sarà in via Giordano
Bruno 51, 52100 Arezzo, ma con delibera
del Consiglio Direttivo, l’Associazione
avrà facoltà di svolgere le proprie attività
anche al di fuori della propria sede sociale,
per mezzo del presidente o di altro associato
incaricato di rappresentarla.
ARTICOLO
4 – L’Associazione intenderà,
inoltre, nel caso si presentasse il bisogno
di perseguire anche progetti di solidarietà
sociale e di beneficenza e particolarmente
di celebrare l’esempio e la memoria di Otello
Lorentini, già suo mirabile e storico Presidente,
attraverso l’istituzione annuale di una
borsa di studio a lui dedicata.
ARTICOLO
5 - All’associazione possono
aderire esclusivamente cittadini italiani
e stranieri di ambo i sessi che abbiano
un grado di parentela con una delle vittime
della Strage del 29.5.1985 allo Stadio Heysel
di Bruxelles e vogliano condividerne lo
spirito di fratellanza e le sue finalità,
contribuendo, ove possibile, a realizzarle.
Il numero dei soci è illimitato e tutti
hanno eguali diritti e doveri. Eccezionalmente
potranno essere accolti in questa Associazione
coloro che nel tempo trascorso, pur non
avendo alcun grado di parentela con le vittime
di Bruxelles, si sono prodigati disinteressatamente
con onore ed impegno in vari ambiti e modi
per salvaguardare, custodire e coltivare
la memoria dei caduti dell’Heysel colmando
profondi vuoti istituzionali
ARTICOLO
6 – L’associazione ha durata
illimitata nel tempo e potrà essere sciolta
solo con delibera dell’assemblea straordinaria
dei soci aventi diritto.
ARTICOLO
7 – Il patrimonio dell’Associazione
è costituito dal contributo libero e volontario
dei soci.
ARTICOLO
8 – Gli associati si distinguono
in:
FONDATORI – ORDINARI – BENEMERITI
I soci Fondatori
sono quelli che hanno partecipato alla costituzione
dell’Associazione; partecipano all’assemblea
con voto deliberativo
I soci Ordinari
sono tutti gli altri associati che entreranno
di volta in volta nell’Associazione. Una
volta accettata la partecipazione alla vita
dell’Associazione, partecipano con pieno
diritto e con voto deliberativo.
I Benemeriti
sono coloro che vengono chiamati a far parte
dell’Associazione perché considerati personaggi
importanti per l’attività dell’Associazione.
ARTICOLO
9 – Gli associati cessano
di appartenere all’Associazione per:
-
RECESSO
-
DECADENZA
-
ESCLUSIONE
Il Recesso si verifica
quando l’associato presenti formale dichiarazione
di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha
effetto solo dopo la sua accettazione, e
comunque, solo con lo scadere dell’anno
in corso, purché sia presentato tre mesi
prima.
La Decadenza si
verifica quando l’associato non esplica
più l’attività per la quale è stato ammesso.
L’Esclusione si
verifica quando l’associato è incorso in
inadempienza degli obblighi derivanti
dal presente statuto o quando siano intervenuti
gravi motivi che rendano incompatibile la
prosecuzione del rapporto associativo.
La Decadenza e
l’Esclusione vengono deliberate dal Consiglio
Direttivo, sentito l’associato interessato.
La delibera deve
essere comunicata allo stesso associato
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Contro la delibera di decadenze o esclusione
l’associato può ricorrere all’assemblea.
Il ricorso che sospende la delibera,
deve essere proposto, a pensa decadenza,
entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione di cui al comma
sopra.
ARTICOLO
10 – Sono organi dell’Associazione
- L'ASSEMBLEA
- IL CONSIGLIO
DIRETTIVO
- IL PRESIDENTE
- IL VICE -
PRESIDENTE
- IL SEGRETARIO
ARTICOLO
11 – L’Assemblea è la riunione
in forma collegiale degli associati fondatori,
ordinari e benemeriti. All’Assemblea sono
demandate tutte le decisioni concernenti
l’attività necessaria per il conseguimento
della finalità associativa.
L’Assemblea deve
riunirsi almeno una volta all’anno ed entro
il primo trimestre.
L’Assemblea è convocata
in via ordinaria e, in via straordinaria,
quando il Consiglio Direttivo lo ritenga
opportuno o quando vi sia la richiesta di
almeno tre decimi degli associati fondatori,
ordinari e benemeriti, i quali devono indicare
l’argomento della riunione.
Ogni partecipante
all’assemblea con il voto deliberativo ha
diritto ad un solo voto. Non sono ammessi
voti plurimi. Sono ammesse deleghe.
ARTICOLO
12 – L’assemblea riunita
in via ordinaria:
-
Approva il bilancio
consuntivo e preventivo
-
Nomina per elezioni e scrutinio segreto
il Presidente, il Vice-Presidente e
il Consiglio Direttivo
L’assemblea è validamente
costituita in prima convocazione quando
sia presente la metà degli associati aventi
diritto di voto deliberativo. In secondo
convocazione qualunque sia il numero degli
intervenuti.
Le delibere, salvo
quelle avente ad oggetto le modifiche dello
Statuto e lo scioglimento dell’Associazione,
sono approvate nell’assemblea in prima convocazione,
ove ottengano la maggioranza assoluta dei
voti ed in quella in seconda convocazione,
ove ottengano la maggioranza relativa dei
voti.
Le modifiche allo
Statuto sono validamente approvate solo
se ottengono la maggioranza assoluta dei
voti spettanti a tutti gli associati con
diritto di voto deliberativo. Lo scioglimento
dell’Associazione è validamente deliberato
solo se ottiene il voto favorevole di almeno
tre quarti dei voti degli associati avanti
diritto a voto deliberativo.
ARTICOLO 13 – Il Presidente
dell’Associazione è eletto dall’Assemblea
tra gli associati fondatori, ordinari e
benemeriti. Dura in carica tre anni e può
essere rieletto. Rappresenta l’Associazione
e ne manifesta la volontà.
ARTICOLO
14 – Il Vice-Presidente
dell’Associazione è eletto dall’Assemblea
tra i soci fondatori, ordinari e benemeriti.
Dura in carica tre anni e può essere rieletto.
Sostituisce il Presidente in caso di sua
assenza o impedimento temporaneo. In caso
di impedimento definitivo, per qualsiasi
motivo, del Presidente rimane in carica
per gli affari ordinari e per la convocazione,
entro un mese dell’Assemblea per le elezioni
di tutte le cariche associative.
ARTICOLO
15 – Il Consiglio
Direttivo è composto da:
- IL PRESIDENTE
DELL'ASSOCIAZIONE
- IL VICE -
PRESIDENTE
- TRE CONSIGLIERI
I consiglieri sono eletti dall’Assemblea
tra gli associati fondatori, ordinari
e benemeriti. Il Consiglio Direttivo
dura in carica tre anni. Attua le deliberazioni
dell’assemblea e dirige l’associazione
con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione. Le riunioni del Consiglio
direttivo sono convocate dal Presidente
che ne fissa l’ordine del giorno. Il
Presidente è obbligato a convocare la
riunione del Consiglio Direttivo e a
fissare specifici argomenti all’ordine
del giorno, quando ne sia richiesta
da almeno un terzo dei componenti del
Consiglio Direttivo. La riunione
del Consiglio Direttivo è valida quando
vi partecipi la metà dei suoi componenti.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo
sono valide se assunte con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti.
ARTICOLO
16 – Il Segretario è nominato
dal Consiglio Direttivo al suo interno.
ARTICOLO
17 – I titolari degli organi
associativi decadono
-
Per dimissioni
-
Per revoca,
quando non esplichino più l’attività
associativa alla loro carica o quando
siano intervenuti gravi motivi. La revoca
viene deliberata dall’assemblea degli
associati. Le dimissioni o la revoca
del Presidente dell’Associazione comportano
la decadenza di tutti gli organi statutari.
Le dimissioni o
la revoca degli altri componenti il Consiglio
Direttivo determina la loro sostituzione
con il primo dei non eletti nell’ultima
assemblea il quale rimane in carica
fino allo scadere della durata dell’organo
associativo.
ARTICOLO
18 – In caso di estinzione
dell’Associazione i beni residuati dopo
la liquidazione vengono devoluti secondo
delibera dell’assemblea che ha deciso lo
scioglimento.
ARTICOLO
19 – La gestione dei fondi
dell’Associazione è affidata al Presidente
che informerà il Consiglio Direttivo e fornirà
al termine relazione contabile che sarà
sottoposta all’assemblea.
ARTICOLO
20 – Le cariche di Presidente,
Vice-Presidente, Consiglieri sono gratuite.
ARTICOLO
21 – Per quanto non previsto
dal presente Statuto valgono le norme dei
Codice Civile.
ARTICOLO
22 – Il presente Statuto
sostituisce ed annulla ogni altro precedente
Statuto dell’Associazione, nonché ogni
altra norma regolamentare dello stesso
in contrasto con esso.
NOTA BENE: Il presente statuto
è proprietà intellettuale dell'Associazione
fra i Familiari delle Vittime dell'Heysel.
E' vietata a qualunque titolo la sua
diffusione integrale o parziale non
preventivamente autorizzata dal Presidente.
© Fotografie: GETTY
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