ARTICOLO 1
– L’attività dell’associazione
"Fra i familiari delle vittime dell'Heysel",
costituitasi in data 17.01.2015 è disciplinata
dalle norme del presente statuto al fine
di garantire l’equità e la legalità nel
rapporto fra gli associati.
ARTICOLO
2 – L’Associazione ha lo
scopo di difendere in ogni dove, anche dal
punto di vista civile e penale, la memoria
dell’Heysel e di chi quel giorno vi perse
la vita, oltre che battersi contro la violenza,
fisica e verbale, nel calcio così come negli
altri sport. Si propone d’intrattenere
rapporti con tutte quelle associazioni (italiane
e straniere) che hanno obiettivi simili,
di pubblicare un sito della propria attività,
organizzare convegni e incontri per affrontare
la tematica della violenza nello sport e
condurre campagne di sensibilizzazione,
verso il pubblico e le istituzioni politiche
e sportive, italiane e internazionali.
ARTICOLO
3 – L’Associazione non ha
fini di lucro. La sede sarà in via Giordano
Bruno 51, 52100 Arezzo, ma con delibera
del Consiglio Direttivo, l’Associazione
avrà facoltà di svolgere le proprie attività
anche al di fuori della propria sede sociale,
per mezzo del presidente o di altro associato
incaricato di rappresentarla.
ARTICOLO
4 – L’Associazione intenderà,
inoltre, nel caso si presentasse il bisogno
di perseguire anche progetti di solidarietà
sociale e di beneficenza e particolarmente
di celebrare l’esempio e la memoria di Otello
Lorentini, già suo mirabile e storico Presidente,
attraverso l’istituzione annuale di una
borsa di studio a lui dedicata.
ARTICOLO
5 - All’associazione possono
aderire esclusivamente cittadini italiani
e stranieri di ambo i sessi che abbiano
un grado di parentela con una delle vittime
della Strage del 29.5.1985 allo Stadio Heysel
di Bruxelles e vogliano condividerne lo
spirito di fratellanza e le sue finalità,
contribuendo, ove possibile, a realizzarle.
Il numero dei soci è illimitato e tutti
hanno eguali diritti e doveri. Eccezionalmente
potranno essere accolti in questa Associazione
coloro che nel tempo trascorso, pur non
avendo alcun grado di parentela con le vittime
di Bruxelles, si sono prodigati disinteressatamente
con onore ed impegno in vari ambiti e modi
per salvaguardare, custodire e coltivare
la memoria dei caduti dell’Heysel colmando
profondi vuoti istituzionali.
ARTICOLO
6 – L’associazione ha durata
illimitata nel tempo e potrà essere sciolta
solo con delibera dell’assemblea straordinaria
dei soci aventi diritto.
ARTICOLO
7 – Il patrimonio dell’Associazione
è costituito dal contributo libero e volontario
dei soci.
ARTICOLO
8 – Gli associati si distinguono
in:
FONDATORI – ORDINARI – BENEMERITI
I soci Fondatori
sono quelli che hanno partecipato alla costituzione
dell’Associazione; partecipano all’assemblea
con voto deliberativo.
I soci Ordinari
sono tutti gli altri associati che entreranno
di volta in volta nell’Associazione. Una
volta accettata la partecipazione alla vita
dell’Associazione, partecipano con pieno
diritto e con voto deliberativo.
I Benemeriti
sono coloro che vengono chiamati a far parte
dell’Associazione perché considerati personaggi
importanti per l’attività dell’Associazione.
ARTICOLO
9 – Gli associati cessano
di appartenere all’Associazione per:
-
RECESSO
-
DECADENZA
-
ESCLUSIONE
Il Recesso si verifica
quando l’associato presenti formale dichiarazione
di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha
effetto solo dopo la sua accettazione, e
comunque, solo con lo scadere dell’anno
in corso, purché sia presentato tre mesi
prima.
La Decadenza si
verifica quando l’associato non esplica
più l’attività per la quale è stato ammesso.
L’Esclusione si
verifica quando l’associato è incorso in
inadempienza degli obblighi derivanti
dal presente statuto o quando siano intervenuti
gravi motivi che rendano incompatibile la
prosecuzione del rapporto associativo.
La Decadenza e
l’Esclusione vengono deliberate dal Consiglio
Direttivo, sentito l’associato interessato.
La delibera deve
essere comunicata allo stesso associato
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Contro la delibera di decadenze o esclusione
l’associato può ricorrere all’assemblea.
Il ricorso che sospende la delibera,
deve essere proposto, a pensa decadenza,
entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione di cui al comma
sopra.
ARTICOLO
10 – Sono organi dell’Associazione
- L'ASSEMBLEA
- IL CONSIGLIO
DIRETTIVO
- IL PRESIDENTE
- IL VICE -
PRESIDENTE
- IL SEGRETARIO
ARTICOLO
11 – L’Assemblea è la
riunione in forma collegiale degli
associati fondatori, ordinari e
benemeriti. All’Assemblea sono demandate
tutte le decisioni concernenti
l’attività necessaria per il
conseguimento della finalità
associativa.
L’Assemblea deve
riunirsi almeno una volta all’anno ed entro
il primo trimestre.
L’Assemblea è convocata
in via ordinaria e, in via straordinaria,
quando il Consiglio Direttivo lo ritenga
opportuno o quando vi sia la richiesta di
almeno tre decimi degli associati fondatori,
ordinari e benemeriti, i quali devono indicare
l’argomento della riunione.
Ogni partecipante
all’assemblea con il voto deliberativo ha
diritto ad un solo voto. Non sono ammessi
voti plurimi. Sono ammesse deleghe.
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